Non è abuso d'ufficio, se si agisce al di fuori delle proprie funzioni

Pubblicato il 08 maggio 2015 Con sentenza n. 19105 depositata il 7 maggio 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto il ricorso del pm avverso la pronuncia della Corte territoriale, di assoluzione dell'imputato dal reato di abuso d'ufficio.

L'imputato, in particolare, era stato inizialmente condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 323 c.p. perché, nello svolgimento delle sue funzioni di assistente amministrativo presso un Istituto Scolastico Superiore, aveva consentito la partecipazione del nipote agli esami di idoneità per la frequentazione del terzo Liceo scientifico, pur non avendo il candidato i requisiti previsti per legge.

Lamentava in proposito il pm ricorrente come la Corte d'Appello avesse erroneamente assolto l'imputato sul presupposto che non fosse di sua competenza verificare i presupposti per l'esame di idoneità in questione.

Al contrario – eccepiva l'accusa – l'imputato era proprio addetto, come assistente amministrativo, all'Istituto presso il quale era stata presentata e protocollata la domanda del nipote, e nella piena consapevolezza della mancanza di requisiti di quest'ultimo, aveva taciuto detta circostanza ed istruito personalmente la pratica.

La Cassazione tuttavia, con la pronuncia in esame, ha respinto la censura ed aderito alle argomentazioni della Corte di merito, secondo cui il risultato procurato dall'imputato (partecipazione del nipote all'esame di idoneità in assenza di requisiti) sarebbe stato del tutto estraneo ai suoi compiti ed alle sue attribuzioni, in quanto piuttosto, di esclusiva competenza del dirigente scolastico o semmai, in sede di valutazione dell'idoneità, della commissione esaminatrice.

Per cui – ha proseguito la Suprema Corte – le condotte contestate non integrano il reato di abuso di ufficio, che non può dirsi sussistere quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agiscano al di fuori delle loro funzioni, anche se la condotta posta in essere sia occasionata dallo svolgimento delle stesse.
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