Non basta l'indirizzo mail ai contratti stipulati in rete

Pubblicato il 17 ottobre 2008

La Corte di giustizia europea, con una sentenza depositata ieri, nella causa n. C-298/07, si è pronunciata in materia di contratti stipulati via internet, precisando come, in tali fattispecie, il prestatore dei servizi debba fornire ogni informazione che consenta ai clienti la possibilità di entrare rapidamente in contatto e di comunicare direttamente con chi offre il servizio. In particolare, secondo i giudici europei, non è sufficiente la messa a disposizione di un indirizzo di posta elettronica in quanto questo strumento, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/31/Ce, costituirebbe solamente un mezzo aggiuntivo alle altre misure che debbono essere poste a tutela dei consumatori, la cui individuazione è, comunque, lasciata alla discrezionalità della società fornitrice dei servizi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Sospensione del lavoro: la Cassazione conferma la continuità dell’obbligo contributivo

04/11/2025

Legge di Bilancio 2026: le osservazioni dei consulenti del lavoro

04/11/2025

Riporto perdite fiscali nelle fusioni, è obbligatoria la perizia di stima

04/11/2025

Professionisti: come tassare i contributi in conto impianti dopo la riforma

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy