Non è discriminante l’indennità a forfait per il contratto a termine nullo

Pubblicato il 09 febbraio 2015 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2053 del 4 febbraio 2015, ha sostenuto che l’indennità a forfait prevista dall’art. 32, Legge n. 183/2010, non realizza una violazione del principio di discriminazione, ricordando che la Corte di Giustizia UE ha affermato che, sulla scorta del solo principio di uguaglianza/non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 della Direttiva 1999/70/CE, non si può ritenere violata la parità di trattamento, perché non appaiono direttamente comparabili la tutela prevista per la illegittima interruzione dei contratti a tempo indeterminato ex art 18, Legge n. 300/70, nella formulazione ante riforma c.d. Fornero, e quella dovuta per l’ipotesi di illegittima interruzione dei contratti a termine.

L’indennità ex art. 32, Legge n.183/2010, configura, infatti, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303/2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal giudice a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto).
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