Non giustificata la deduzione se la “Pa” ritarda i pagamenti

Pubblicato il 24 gennaio 2009 Con la risoluzione n. 16 del 23 gennaio, l’agenzia delle Entrate ritiene che una situazione di temporanea illiquidità – anche se seguita da un pignoramento infruttuoso – non può essere ritenuta sufficiente a legittimare la deduzione del credito non incassato in tutto o in parte. Spiegano, infatti, i tecnici del Fisco che la perdurante inadempienza di una Asl non è motivo sufficiente per dedurre dal reddito d’impresa la perdita su crediti relativa alle somme che il privato vanta nei riguardi della stessa azienda. Tutto ciò anche in presenza di procedure di pignoramento rimaste infruttuose. La risposta dell’Agenzia trae fondamento dall’articolo 101, comma 5 del Tuir per il quale le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Inoltre, il pignoramento infruttuoso – per l’Agenzia – non è indice della perdita definitiva del credito. La deducibilità della perdita su crediti non richiede, infatti, necessariamente la definitività.
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