Non è il giudice amministrativo a decidere sulle questioni disciplinari

Pubblicato il 15 luglio 2013 Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 16884 del 5 luglio 2013 – la qualificazione di atto amministrativo dell'atto di avvio di un procedimento disciplinare, non conforta la tesi della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo, anche per la sua natura di atto interno al procedimento che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine locale, privo di una sua autonoma rilevanza esterna.

Anzi, l'ammissione di un intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un'inammissibile doppia trasgressione dell'ordo processus “da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti al Consiglio nazionale forense unicamente il provvedimento definitivo emesso dal Consiglio dell'Ordine locale, dall'altro, quello per cui le decisioni del Consiglio nazionale forense possono essere impugnate soltanto davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 56, rgl 27/11/1933 n. 1578”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

MASE, incentivi pratiche ecologiche. Sostituzione trattori agricoli

08/05/2025

Approvato Decreto PA: proroghe TARI e nuovo Consiglio economico

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Ricerca e sviluppo, ancora una chance per la sanatoria

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy