Non è invocabile il “legittimo affidamento” se non c’è buona fede

Pubblicato il 10 novembre 2011 Con la sentenza n. 23309 del 9 novembre 2011, la Quinta sezione civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso del comune di Ascoli Piceno avverso la decisione della Commissione tributaria regionale di Ancona, che aveva accolto le doglianze di un contribuente cui era stato contestato il mancato pagamento dell’Ici sull’immobile di una società, relativamente all’anno 2000.

Nella vicenda, il Fisco non aveva determinato l’importo delle sanzioni, di cui era stata omessa la quantificazione in sede di liquidazione di capitale e interessi. In virtù di tale inerzia, il contribuente aveva sostenuto di aver maturato il “legittimo affidamento”, per cui non era più tenuto al pagamento della somma richiesta.

La Suprema Corte, nel cassare la sentenza della Commissione tributaria regionale, rinviandola ad altra sezione della Ctr Marche, non ha fatto altro che ribadire un principio di diritto secondo cui, in tema di “legittimo affidamento” del contribuente di fronte all’azione del Fisco (così come previsto dallo Statuto del contribuente), la tutela è effettivamente applicabile nel caso in cui emerga chiaramente: una apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria; una buona fede del contribuente; un’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti che confermano la presenza dei due precedenti presupposti.

Dunque, la pretesa del contribuente di invocare il “legittimo affidamento” si fonda su un presupposto sbagliato, dato che l’omesso pagamento dell’Ici era già di per sé in contrasto con il dovere di correttezza del contribuente e, comunque, tale da escludere la buona fede. Inoltre, la stessa inerzia dell’ufficio "appariva chiaramente contra legem e non poteva ingenerare l’insorgenza di legittime aspettative".
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