Non luogo a procedere “ante riforma”. Ricorso in Cassazione

Pubblicato il 10 ottobre 2017

In difetto di una specifica disciplina intertemporale, le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell’art. 425 c.p.p., emesse prima dell’entrata in vigore degli artt. 38, 39 e 40 Legge n. 103/2017, modificativi dell’art. 428 c.p.p., sono impugnabili secondo le norme previgenti (in Cassazione, non in appello). Le nuove disposizioni, infatti, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi dopo l’entrata in vigore del nuovo testo normativo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 46430 del 9 ottobre 2017, riconoscendo la piena legittimazione delle parti civili ricorrenti (rispettivamente madre e zia del deceduto) ad esperire ricorso per Cassazione ex art. 428 c.p.p. nella formulazione previgente – rientrando esse nel novero dei prossimi congiunti, ex art. 307 comma 4 c.p. e 90 comma 3 c.p.p. – avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato, ex art. 425 c.p.p., accusato di omicidio preterintenzionale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy