Non è penalmente sanzionabile il genitore che non versa gli assegni a causa dello stato di indigenza

Pubblicato il 25 febbraio 2013 Secondo la Cassazione - sentenza n. 7273 del 2013 – non può essere condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre separato che ometta di versare l’assegno di mantenimento in favore dei figli in quanto disoccupato e con indennità di disoccupazione talmente esigua da non garantirgli nemmeno il minimo sostentamento.

Un’eventuale condanna - sottolinea la Corte -  potrà scaturire esclusivamente a seguito di un vaglio scrupoloso circa la concreta incidenza del riscontrato stato di disoccupazione sulla possibilità di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza che gravano sul genitore. Ed anche se per escludere il dovere di corresponsione dell’assegno il solo stato di disoccupazione non è, di per sé, elemento sufficiente, può sempre essere allegata, dall’interessato, una documentazione che comprovi la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica.
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