Non sempre compensazione tra TFR e danni subiti dal datore

Pubblicato il 30 gennaio 2015 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1695 del 29 gennaio 2015, si è occupata di una questione relativa all’ammissibilità della compensazione tra TFR e crediti del datore di lavoro per danni subiti a seguito di comportamenti illeciti del dipendente.

Confermano gli Ermellini che, in linea teorica, il credito del lavoratore per il TFR con quello del datore di lavoro per i danni patiti a causa della condotta addebitata al dipendente, sono suscettibili di compensazione, tuttavia è possibile discostarsi da tale principio quando il credito del datore non può considerarsi né certoliquido, e, quindi, quando – come nel caso di specie - la sua esistenza e la sua quantificazione dipende dall’esito di un separato giudizio in corso.

In merito la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

“La compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1246 c.c.) e che risponde ad evidenti esigenze di economia processuale. Tuttavia, la sua applicabilità presuppone che, in ogni caso, ricorrano, da ambedue i Iati, i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l’efficacia di giudicato, nell’altro giudizio. Pertanto," nell’ipotesi in questione, "non può neppure farsi ricorso alla cosiddetta “compensazione a-tecnica”, perché tale istituto non può essere utilizzato per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto”, sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione a-tecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all’art. 1243 c.c.”
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