Non è soggetta a revocatoria l'ipoteca iscritta da Equitalia

Pubblicato il 19 maggio 2012 Con la sentenza n. 7911, del 18 maggio 2012, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato da Equitalia e conferma l'ipoteca iscritta. La Corte ha specificato che l'ipoteca in esame non era suscettibile di revoca ex art. 67, legge fallimentare, in quanto non poteva essere qualificata né come ipoteca giudiziale né come volontaria.

I giudici sottolineano, inoltre, la volontà del legislatore di applicare la disciplina di favore a vantaggio del creditore, in ragione della qualità del creditore attribuendo efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall'ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario e disponendo che i pagamenti di imposte scadute non sono soggette alla revocatoria.

Si evidenzia così il regime eccezionale e derogatorio assicurato all'Amministrazione finanziaria al fine di assicurare la riscossione delle entrate erariali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensionati con trattamenti minimi: addendum alla convenzione INPS–Friuli Venezia Giulia

11/03/2026

Messaggi WhatsApp tra colleghi: illegittima la sanzione disciplinare

11/03/2026

5 per mille 2026: aperte le iscrizioni per le Associazioni sportive dilettantistiche

11/03/2026

Assirevi: nuove indicazioni per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

11/03/2026

Collegamento Pos-Rt, obbligo confermato sul franchising

11/03/2026

APE sociale 2026: domanda di certificazione requisiti entro il 31 marzo

11/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy