Non tutti gli intermediari possono rilasciare il visto di conformità

Pubblicato il 17 dicembre 2009

Dal 1° gennaio 2010 – secondo quanto disposto dall’articolo 10, Dl 78/2009 - i crediti Iva di importi superiori a 15.000 euro potranno essere portati in compensazione orizzontale, se la dichiarazione Iva da cui emergono presenta il visto di un soggetto abilitato. Il visto di conformità è apponibile solo da professionisti abilitati con una speciale iscrizione presso la Direzione Regionale delle Entrate, previa domanda e con allegata specifica copertura assicurativa quinquennale. Nel caso in cui manchino le condizioni per apporre il visto, quest’ultimo non deve essere posto e non si può compensare l’Iva, ma solo riportarla per il normale utilizzo verticale in liquidazione periodica.

E' poi previsto che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo, la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma, cioè svincolata dal Modello Unico, proprio a partire dal primo febbraio 2010.

Alla luce di quanto ricordato e dopo che l’agenzia delle Entrate ha rilasciato agli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti contabili, dei consulenti del Lavoro e alle Camere di commercio dell’Emilia Romagna una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, è stata sollevata una interrogazione parlamentare per far chiarezza sulla questione. Nella risposta del 16 dicembre, resa dal sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora, si precisa che non tutti i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi tramite il sistema Entratel possono anche rilasciare il visto di conformità. Si è specificato, infatti, che il visto può essere apposto solo dai professionisti iscritti nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, dagli iscritti nei ruoli di periti ed esperti delle Cdc alla data del 30 settembre 1993, dai centri di assistenza fiscale previsti nell’elenco dei soggetti di cui all’articolo 3 del Dpr n. 322/1998 e dalle associazioni sindacali e di categoria.

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