Non è una radicale trasformazione il cambio di categoria degli immobili

Pubblicato il 23 giugno 2006

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11834 del 19 maggio 2006, chiarisce che non è sufficiente un mero cambio di categoria per far perdere le caratteristiche di strumentalità ai beni esclusivamente inerenti all’attività commerciale di un imprenditore, in quanto si tratta di “utilizzazioni sostanzialmente intercambiabili a fini commerciali”. Per la perdita delle caratteristiche strumentali è necessario che detti beni siano trasformati radicalmente per poter essere utilizzati per scopi diversi da quelli commerciali (ex articolo 40, comma 2, Dpr 917/86).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tutela penale degli animali: legge in vigore

02/07/2025

CCNL Metalmeccanica cooperative - Verbale di incontro del 24/6/2025

01/07/2025

Ccnl Metalmeccanica cooperative. Minimi trasferta e reperibilità

01/07/2025

Modello 730/4, verifica Inps dei conguagli fiscali

01/07/2025

Bonus mamme: al via la misura transitoria per l’anno 2025

01/07/2025

Bonus posticipo pensionistico: gestioni esclusive senza tasse

01/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy