Non è una radicale trasformazione il cambio di categoria degli immobili

Pubblicato il 23 giugno 2006

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11834 del 19 maggio 2006, chiarisce che non è sufficiente un mero cambio di categoria per far perdere le caratteristiche di strumentalità ai beni esclusivamente inerenti all’attività commerciale di un imprenditore, in quanto si tratta di “utilizzazioni sostanzialmente intercambiabili a fini commerciali”. Per la perdita delle caratteristiche strumentali è necessario che detti beni siano trasformati radicalmente per poter essere utilizzati per scopi diversi da quelli commerciali (ex articolo 40, comma 2, Dpr 917/86).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Telecomunicazioni. Addendum dell'11/11/2025

16/12/2025

CCNL Autostrade e trafori - Verbale di accordo del 28/11/2025

16/12/2025

Sdoganamento centralizzato all’importazione: fase 2 dal 16 dicembre

16/12/2025

Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda

16/12/2025

Pagamenti PA ai professionisti: il no dei commercialisti al blocco dei compensi

16/12/2025

Relazione RPCT anticorruzione 2025: proroga ANAC al 31 gennaio 2026

16/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy