Norma nazionale contrasta con direttiva? Non va disapplicata

Pubblicato il 20 agosto 2018

Il giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell’Unione, a disapplicare le disposizioni nazionali contrarie ad una disposizione di una direttiva.

E’ quanto sancito dalla Corte di giustizia europea nel testo della sentenza resa il 7 agosto 2018, pronunciata con riferimento alla causa C-122/17.

La domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato avvio al procedimento dinanzi ai giudici europei era stata presentata nell’ambito di una causa tra tre cittadini irlandesi e una compagnia di assicurazione, in ordine al risarcimento dei danni subiti da uno di questi a causa di un sinistro stradale che aveva coinvolto un veicolo condotto dal secondo, di proprietà del terzo.

La polizza assicurativa in corso di validità al momento del sinistro, approvata conformemente alla normativa irlandese applicabile, prevedeva una clausola per la quale l’assicurazione operava soltanto per il passeggero seduto sul sedile fisso nella parte anteriore del veicolo e, di conseguenza, escludeva la copertura dei passeggeri seduti nel retro del veicolo.

Possibile chiedere il risarcimento al Paese membro

Con la medesima decisione, la Corte Ue ha anche precisato che, in una situazione come quella in esame, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione o la persona surrogata nei diritti di tale parte potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90), per ottenere eventualmente, da parte dello Stato membro, il risarcimento del danno subito.

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