Notai: divieto di procacciarsi i clienti anche con l'uso del nome dello studio

Pubblicato il 09 gennaio 2010
E' stata confermata dalla Cassazione – sentenza n. 3 del 5 gennaio 2010 – la sanzione disciplinare impartita dal competente Ordine nei confronti di un notaio che, per procacciarsi i clienti, si era servito del nome di un vecchio studio avviato. Secondo il professionista, ai sensi della Legge Bersani dovevano ritenersi sanzionabili solo le attività di procacciatore in senso stretto e non quella dallo stesso messa a punto.

Di diverso avviso i giudici di legittimità i quali, con un'interpretazione estensiva della norma, hanno fatto ricadere la condotta del notaio in una delle attività “analoghe” soggette alla sanzione disciplinare.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: sì al risarcimento per pause lavorative negate

20/08/2025

Nuovo schema di convenzione Inps per i medici fiscali: cosa cambia

20/08/2025

Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

20/08/2025

Bando BRIC 2025: ecco come partecipare

19/08/2025

Rinuncia a proprietà immobiliare: Sezioni Unite su effetti e legittimità dell’atto

19/08/2025

Certificato agibilità per lavoratori dello spettacolo: la parola alla Consulta

19/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy