Evasione del notaio non tenue, condanna confermata

Pubblicato il 21 settembre 2019

Va esclusa l’applicazione della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore del notaio cui sia stata contestata un’evasione fiscale, anche se per una somma contenuta.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 38744 del 20 settembre 2019, ha confermato la condanna penale impartita, dai giudici di merito, nei confronti di un professionista, accusato del reato di cui all'art. 2, comma 3, Decreto legislativo n. 74/2000, in considerazione dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali.

Rilievo al profilo soggettivo di pubblico ufficiale

Nel provvedimento impugnato era stato dato rilievo al profilo soggettivo di particolare disvalore inerente all'attività professionale del ricorrente, con funzioni di pubblico ufficiale, ed era stato ritenuto che fosse difficile ravvisare la "particolare tenuità" nell'utilizzo di fatture false di ammontare complessivo di circa 40mila euro, pari ad un'imposta indiretta di 8mila euro.

Giudizio sulla tenuità del fatto

La Terza sezione penale ha ricordato come, ai fini della configurabilità della indicata causa di esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis primo comma, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Per quanto riguarda il giudizio sulla tenuità dell'offesa, così, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

E secondo gli Ermellini, il provvedimento impugnato aveva correttamente fatto riferimento ad elementi da considerare sicuramente rilevanti.

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