Notariato: operazioni straordinarie degli ETS

Pubblicato il 15 maggio 2026

Le operazioni straordinarie non sono più un terreno riservato alle società. Anche associazioni, fondazioni ed enti del Terzo settore possono essere coinvolti in trasformazioni, fusioni e scissioni, purché siano rispettati i limiti statutari, le regole civilistiche e gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa di riferimento.

È questo il quadro ricostruito dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 7-2026/CTS, dedicato a “Le operazioni straordinarie degli enti del Terzo Settore”, approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale il 15 aprile 2026 e diffuso il 13 maggio 2026.

Esso offre una lettura sistematica degli adempimenti da seguire quando le operazioni coinvolgono enti del Libro I del codice civile, siano essi o meno qualificati come ETS.

Il punto di partenza è l’articolo 42-bis del codice civile, introdotto dal Codice del Terzo settore, che ha riconosciuto espressamente la possibilità per associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni di operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto lo escludano espressamente.

La norma ha quindi superato le precedenti incertezze interpretative, attribuendo piena legittimazione alle operazioni straordinarie tra enti non profit e chiarendo che la continuità non riguarda necessariamente la forma giuridica dell’ente, ma la conservazione del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo all’organizzazione.

Trasformazione: quando ricorre e quando resta esclusa

Lo Studio del Notariato n. 7-2026/CTS dedica ampio spazio alla trasformazione, soffermandosi anzitutto sul perimetro dell’istituto.

Non ogni modifica della veste giuridica o della posizione dell’ente può essere qualificata come trasformazione. In particolare, viene escluso che il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta, e viceversa, integri una vera operazione di trasformazione. In questo caso, secondo lo Studio n. 7-2026/CTS, si applica la disciplina ordinaria relativa all’acquisto o alla perdita della personalità giuridica, non quella propria delle operazioni straordinarie.

La distinzione è rilevante perché la trasformazione comporta un procedimento articolato, con documenti specifici, controlli e pubblicità, mentre il passaggio alla personalità giuridica segue le regole previste, per gli ETS, dall’articolo 22 del Codice del Terzo settore e dal decreto ministeriale n. 106/2020.

Resta fuori dal concetto di trasformazione anche il semplice passaggio da una sezione all’altra del RUNTS, salvo il caso in cui la nuova sezione richieda una forma giuridica diversa.

Ad esempio, se una fondazione iscritta come ente filantropico intende assumere la veste di associazione di promozione sociale, il mutamento presuppone una trasformazione in associazione, poiché la sezione delle APS è riservata a tale forma organizzativa.

Divieto statutario e volontà del fondatore

L’articolo 42-bis del codice civile ammette le operazioni straordinarie solo se queste non sono espressamente escluse dall’atto costitutivo o dallo statuto.

  1. Per le associazioni, un eventuale divieto può essere rimosso con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, salvo che lo statuto richieda quorum più elevati o l’unanimità.
  2. Diverso è il caso delle fondazioni: se il fondatore ha vietato la trasformazione nell’atto costitutivo, tale previsione non può essere superata se non con il consenso dello stesso fondatore.

Il rispetto della volontà originaria assume un ruolo centrale soprattutto nelle fondazioni tradizionali, nelle quali manca un’assemblea di associati e il vincolo di destinazione del patrimonio rappresenta un elemento qualificante dell’ente.

Documenti necessari per deliberare la trasformazione

Per procedere alla trasformazione, l’organo amministrativo deve predisporre una serie di documenti. Il Notariato evidenzia in particolare la necessità della relazione sulla situazione patrimoniale dell’ente, aggiornata a non più di centoventi giorni rispetto alla delibera e contenente l’elenco dei creditori.

Tale relazione non è un mero documento informativo a favore degli associati, ma risponde anche a esigenze di controllo pubblico o notarile, specialmente quando l’ente risultante dall’operazione intende ottenere o conservare la personalità giuridica. Per questo motivo, secondo lo Studio, non può essere rinunciata nemmeno con il consenso unanime degli associati.

Accanto a essa può assumere rilievo anche la relazione degli amministratori prevista dall’articolo 2500-sexies, secondo comma, del codice civile, destinata a illustrare le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Questa relazione, invece, è considerata rinunciabile quando prevista esclusivamente nell’interesse degli associati.

Quando l’ente risultante dalla trasformazione deve essere dotato di personalità giuridica, occorre inoltre una relazione di stima del patrimonio, funzionale a verificare la congruità patrimoniale rispetto all’attività dell’ente e, per gli ETS, il rispetto del patrimonio minimo richiesto dall’articolo 22 del Codice del Terzo settore.

Organi competenti e maggioranze

La competenza a deliberare la trasformazione varia in base alla natura dell’ente.

Nelle associazioni riconosciute, la decisione spetta all’assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto. Per gli ETS, il riferimento è anche all’articolo 25 del Codice del Terzo settore, che attribuisce all’assemblea la competenza sulle operazioni straordinarie.

Nelle associazioni non riconosciute, occorre fare riferimento agli accordi tra associati e allo statuto. Tuttavia, per le associazioni ETS, lo Studio richiama l’esigenza di preservare il principio di democraticità, evitando quorum troppo deboli per decisioni di particolare rilevanza.

Nelle fondazioni tradizionali, in assenza di un organo assembleare, la trasformazione è deliberata dall’organo amministrativo, salvo diversa previsione statutaria. Nelle fondazioni di partecipazione, invece, la competenza può essere attribuita anche all’organo assembleare o di indirizzo, se previsto dallo statuto.

Altre questioni trattate

Lo Studio n. 7-2026/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato il 15 aprile 2026, chiarisce alcuni profili applicativi delle operazioni straordinarie degli enti non profit e degli ETS, con particolare riferimento a opposizione dei creditori, adempimenti pubblicitari, fusioni, scissioni e imprese sociali.

Opposizione dei creditori: applicazione non automatica

In tema di opposizione dei creditori, il Notariato esclude una lettura automatica dell’articolo 2500-nonies c.c. per tutte le trasformazioni tra enti non profit. La norma, pensata per le trasformazioni eterogenee societarie, consente ai creditori di opporsi entro sessanta giorni quando il mutamento della forma giuridica può incidere sulla loro posizione.

Tuttavia, secondo lo Studio, l’applicazione generalizzata dell’opposizione non appare sempre coerente con le operazioni disciplinate dall’articolo 42-bis c.c., soprattutto quando sono coinvolti enti del Terzo settore.

Per gli ETS, infatti, gli scopi sono già vincolati al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; inoltre, il sistema dei controlli è regolato dal Codice del Terzo settore. A ciò si aggiunge che l’eventuale uscita dal RUNTS comporta l’applicazione delle regole sulla devoluzione del patrimonio incrementale.

Da qui il dubbio, evidenziato dal Notariato, sull’effettiva applicabilità dell’opposizione dei creditori alle trasformazioni che coinvolgono ETS, considerate tendenzialmente omogenee. Resta auspicato un intervento legislativo di chiarimento.

Pubblicità dell’operazione: RUNTS, Registro persone giuridiche e RASD

Quanto alla pubblicità dell’operazione, gli adempimenti variano in base ai registri coinvolti.

Se ente di partenza ed ente di arrivo sono iscritti al RUNTS, la pubblicità deve essere effettuata presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Se invece è coinvolta una persona giuridica non ETS, rileva il Registro delle persone giuridiche.

Per gli enti sportivi dilettantistici con personalità giuridica assume rilievo anche il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RASD, alla luce del decreto legislativo n. 39/2021.

Nel caso di trasformazione da ente iscritto nel Registro delle persone giuridiche a ETS, l’iscrizione nel RUNTS comporta la cancellazione dal primo registro. Se, al contrario, l’ente risultante è una persona giuridica non ETS, resta necessario il controllo dell’autorità competente sulla sussistenza dei requisiti di legge, compresa la congruità del patrimonio.

Fusioni e scissioni tra enti non profit

Lo Studio n. 7-2026/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato si sofferma poi su fusioni e scissioni tra enti non profit, anch’esse disciplinate dall’articolo 42-bis c.c. mediante rinvio alle norme societarie, nei limiti della compatibilità.

La fusione può avvenire:

La scissione può invece comportare l’assegnazione dell’intero patrimonio, o di una sua parte, a uno o più enti non profit già esistenti o di nuova costituzione.

Anche per fusioni e scissioni è necessario il progetto dell’organo amministrativo, ma non trovano applicazione le indicazioni tipiche delle società incompatibili con la natura degli enti non profit, come il rapporto di cambio o l’assegnazione di partecipazioni al capitale.

Resta invece necessaria la situazione patrimoniale; per gli ETS, inoltre, devono essere messi a disposizione i bilanci degli ultimi tre esercizi, in quanto soggetti agli obblighi contabili e di deposito previsti dal Codice del Terzo settore.

Operazioni straordinarie e imprese sociali

Un regime specifico riguarda infine le operazioni straordinarie “da” e “in” imprese sociali.

In questi casi si applica la disciplina speciale del decreto legislativo n. 112/2017, il cui articolo 12 prevede particolari adempimenti per trasformazioni, fusioni e scissioni.

Quando l’operazione comporta la cancellazione dal RUNTS, devono inoltre essere rispettate le regole sulla devoluzione del patrimonio incrementale previste dagli articoli 9 e 50 del Codice del Terzo settore.

La violazione di tali obblighi può determinare conseguenze sanzionatorie ai sensi dell’articolo 91 del CTS.

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