Notariato: dubbi interpretativi su procedure concorsuali

Pubblicato il 23 aprile 2020

Il Notariato ha messo a punto una nota sulle “nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 nell’ambito della giustizia civile contenute nel c.d. Decreto Liquidità”.

Il documento è stato pubblicato sul sito del CNN il 21 aprile 2020 e segue il precedente elaborato diffuso il 30 marzo scorso.

Notariato su misure del Decreto Liquidità

Vengono analizzate, in particolare, la disposizione di “carattere generale” relativa ai termini processuali di cui all’art. 36 del Dl n. 23/2020, nonché le altre disposizioni specifiche relative alla giustizia civile, in tema di:

Secondo gli autori, si tratta di un intervento legislativo che lascia aperti diversi nodi interpretativi, con particolare riferimento alle disposizioni su sospensione dei termini, procedure concorsuali e in materia esecutiva.

Nel dettaglio, le misure urgenti relative ai procedimenti concorsuali hanno sollevato – si legge nel testo del compendio – “non solo dubbi interpretativi e applicativi, ma anche obiezioni ideologiche relative alle scelte di fondo adottate dal legislatore, specie in ordine al blocco indifferenziato dei procedimenti fallimentari, che, al di là della cattiva formulazione della norma, sembra ai primi commentatori una soluzione inadeguata al fine di conservare i valori aziendali”.

Tra gli altri rilievi, viene espressa perplessità con riguardo alla mancanza di qualsiasi disposizione dedicata al sovraindebitamento, nell’ambito della legislazione di emergenza epidemiologica in corso.

In merito, viene sollecitato un intervento in sede di conversione del Decreto Cura Italia e del Decreto liquidità “considerando le potenzialità di questo strumento, il quale senz’altro potrebbe giocare un ruolo cruciale nell’attuale congiuntura economica”.

Rispetto, poi, all’improcedibilità dei ricorsi finalizzati all’apertura del fallimento e alle procedure fondate sullo stato di insolvenza, oltre ai numerosi quesiti interpretativi ingenerati dalla relativa previsione normativa, viene obiettato che “il blocco generalizzato dei procedimenti prefallimentari difficilmente potrà rappresentare una misura in grado di salvare i complessi aziendali produttivi, senza creare problemi di selezione avversa”.

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