Notifica inesistente, l'impugnazione della cartella non sana il vizio

Pubblicato il 27 novembre 2014 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25079 del 26 novembre 2014, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una cartella di pagamento sull'assunto della inesistenza” della relativa notificazione, effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità cosiddetta “relativa del destinatario dell'atto.

Irreperibilità relativa, notifica secondo lo schema legale tipico

Nella specie, la raccomandata contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell'atto impositivo, non consegnato al contribuente per una sua irreperibilità, non era pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario ed era stata restituita al mittente a causa di un errore dell'ufficiale postale, che aveva apposto la dicitura “trasferito” riferita al destinatario medesimo.

Il contribuente, quindi, aveva avuto conoscenza del carico tributario solo successivamente, a seguito di ricezione di un sollecito di pagamento da parte del concessionario.

Risultava, pertanto, corretta – a parere della Suprema corte – la decisione dei giudici d'appello, in punto di inesistenza della notifica in quanto effettuata con modalità “non conformi allo schema legale tipico”.

No alla sanatoria della notifica

Nella medesima decisione, la Corte di legittimità ha, altresì, evidenziato come, nel caso in esame, non poteva certamente affermarsi che per effetto dell'impugnazione comunque proposta dal contribuente fosse intervenuta una sanatoria del vizio di notificazione della cartella.

Ed infatti, non poteva parlarsi di “raggiungimento dello scopo dell'atto” avendo il contribuente avuto conoscenza dell'esistenza del ruolo solo a seguito della notifica di un successivo e distinto sollecito di pagamento da parte del concessionario per la riscossione.
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