Notifiche a nullità sanabile

Pubblicato il 16 maggio 2008

Con la sentenza 19602 di ieri, le Sezioni unite penali della Cassazione, dedicandosi alla disciplina delle notifiche all’imputato non detenuto, hanno sciolto l’incertezza sopra la legittimità della notificazione all’avvocato di fiducia anche quando l’imputato abbia dichiarato il domicilio per le notifiche, sostenendo che in questo caso la notifica è illegittima, essendo possibile la comunicazione all’avvocato di fiducia solo se l’imputato non ha indicato il domicilio. La regola coinvolge l’intero processo.

Ancora: l’eventuale nullità della notifica effettuata fuori dei casi esplicitamente indicati dall’articolo 157, comma 8 bis del Codice di procedura penale non è insanabile, anzi la violazione va ritenuta sanata quando non sia provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto ed esercitare il diritto di difesa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

CCNL Assicurazioni SNA -Stesura del 5/3/2025

07/05/2025

Assicurazioni SNA. Rinnovo Ccnl

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy