Notifiche accorciate di un anno

Pubblicato il 28 marzo 2009 La sentenza 4517, depositata il 25 febbraio 2009, corregge l’interpretazione del legislatore e relativamente ad una cartella di pagamento emessa per mancato versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione del 1998, abbrevia di un anno il termine per la notifica della cartella di pagamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. Il tutto in deroga alla norma transitoria dell’articolo 1, comma 5-bis, lettera c) del Dl 106/2005 che prevede il termine dei cinque anni per la notifica dell’avviso di accertamento. Per i giudici, infatti, considerato che l’articolo 57 del dpr 633/72 stabilisce il termine quadriennale per la notifica dell’accertamento Iva, la norma transitoria indicata non può derogare ai criteri indicati dalla Consulta, così che il termine quinquennale viene accorciato di un anno.
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