Novità per il Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti

Pubblicato il 07 maggio 2015 Con messaggio n. 3092 del 6 maggio 2015, l’INPS ha comunicato che la sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti è stata rivista ed integrata con le seguenti novità:

- definizione, all’interno della sezione “Comunicazione bidirezionale”, del nuovo link “Comunicazioni inviate” avente due opzioni (“Nuovo invio” per la composizione di una nuova comunicazione da inviare alla sede di competenza attraverso il Cassetto e “Lista inviate” per la consultazione delle comunicazioni già inviate alla sede di competenza);

- con riferimento all’opzione di “Invio nuova comunicazione” è stato definito un ambito circoscritto di tipologie di comunicazioni che possono essere inviate. La selezione dall’elenco predefinito consente di indirizzare puntualmente la richiesta così da ottenere un’adeguata risposta da parte della sede competente;

- l’invio di una nuova comunicazione prevede, tra i campi obbligatori da inserire, l’indicazione di un indirizzo e-mail valido, presso il quale si desidera ricevere le risposte fornite dalla sede INPS competente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy