Novità su assemblee condominiali, concordati e ristrutturazioni da DL Covid

Pubblicato il 26 novembre 2020

Nella seduta di ieri, 25 novembre, la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il testo aveva già ottenuto il sì del Senato lo scorso 11 novembre.

Assemblee condominiali a distanza: decide la maggioranza

Tra le novità introdotte in sede di conversione, si segnala la modifica volta a semplificare, nel periodo emergenziale legato al Coronavirus, lo svolgimento delle assemblee condominiali.

La novità, introdotta tramite il nuovo articolo 5-bis, prevede la modifica all’art. 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in tema di quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza: a tal fine, non è più richiesta l’unanimità dei condomini - come invece precedentemente disposto a seguito della modifica introdotta dall’articolo 63 del DL n. 104/2020 - ma è sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini.

Concordati e ristrutturazioni agevolati

Altra misura introdotta nel corso del passaggio del testo in Senato, concerne la disciplina fallimentare e, in particolare il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con l’obiettivo di evitare i fallimenti ed agevolare le imprese nel corso delle due menzionate procedure.

La modifica – contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 3 - consente ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione anche se la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime.

Basta che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento del Fisco o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

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