Nulla la deposizione in dibattimento, senza previo avvertimento

Pubblicato il 30 luglio 2015

Con sentenza n. 33583 depositata il 28 luglio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, ha statuito in ordine ad una vicenda di condanna per estorsione di alcuni boss di "cosa nostra".

La Sezione assegnataria del ricorso in Cassazione, aveva deciso, dato il contrasto giurisprudenziale in materia, di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ponendo ad esse lo specifico quesito – di estremo rilievo per la decisione della causa – "se la mancata applicazione – in sede di esame dibattimentale di un imputato per reato connesso o collegato a quello per cui si procede – delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p., relativamente alle dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come teste assistito perché imputato in un procedimento connesso o collegato, determinini l'inutilizzabilità, la nullità a regime intermedio o altra patologia della deposizione testimoniale".

Sul punto le Sezioni Unite, dando atto dell'esistenza di almeno tre orientamenti giurisprudenziali in materia, hanno deciso di aderire a quello secondo cui, in sede di esame dibattimentale ex art. 210 c.p.p. di imputato per reato connesso o collegato, il mancato avvertimento di cui all'art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p. (ovvero, che se renderà dichiarazione su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone), determina la nullità della deposizione testimoniale.

L'avvertimento ex art. 64 c.p.p. in particolare – ha precisato la Corte – deve essere dato non solo se il soggetto non abbia reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, ma anche se abbia già deposto erga alios, senza aver preventivamente ricevuto detto avvertimento.

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