Nulle le nozze per vizio psichico, ok alla delibazione

Pubblicato il 07 luglio 2015

Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 13883 del 6 luglio 2015 - in materia di procedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico che il giudice ecclesiastico assume come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre le nozze, non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'articolo 120 del Codice civile.

E' quindi da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Inoltre, tale contrasto non può essere ravvisato nemmeno sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poichè, mentre in tema di contratti, la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo alla buona e malafede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa di invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy