Nulli i contratti derivati stipulati dal Comune se la banca non è corretta

Pubblicato il 02 novembre 2010 La sentenza n. 1523, emessa in data 12 ottobre 2010 dal Tribunale di Rimini, ha dichiarato la nullità dei contratti derivati stipulati dal Comune di Rimini con alcuni istituti di credito, accogliendo le rimostranze avanzate dall’Ente.

Il fatto concreto sorge con la stipula da parte del Comune, tra gli anni 2001 e 2003, di tre contratti derivati (tre interest rate swap) al fine di giungere all'ammortamento del debito, in ossequio con quanto disposto dalla legge proprio dal 2001. Ma l'esito dei “derivati” non ha avuto gli effetti positivi che erano stati prospettati. Il Comune aveva quindi contestato la trasparenza e la correttezza della condotta posta in essere dall'istituto.

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso dell'ente locale, ha accertato che la nullità dei contratti derivati proviene dalla nullità del contratto quadro di negoziazione, quel contratto-base per cui è imposta forma scritta, in quanto non era stato sottoscritto dalla banca; altresì la nullità dei contratti derivati si è ravvisata nella stipula del contratto quadro di negoziazione “fuori sede” ossia fuori dai locali commerciali della banca, per il quale la normativa richiede, a pena di nullità, che il contraente sia informato per iscritto della possibilità di recedere entro sette giorni dal contratto sottoscritto fuori sede, avviso che nella specie risulta omesso.

La sentenza del magistrato riminese ha ordinato alle banche di restituire al Comune il saldo negativo dei differenziali, maggiorato degli interessi legali.
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