Nullità del matrimonio. Sentenza ecclesiastica quando il coniuge non conosceva l'intenzione a tradire

Pubblicato il 20 luglio 2009

La Corte di Cassazione – pronuncia n. 14906 del 25 giugno 2009 - ha deciso che ha diritto all’annullamento del matrimonio il coniuge che non era a conoscenza della (mai confessata) intenzione dell’altro a tradire. Per i giudici di ultime cure “... la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi dei “bona matrimonii” (che nella specie è l’esclusione dell’obbligo di fedeltà) non può trovare ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nelle sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Tale principio, peraltro, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di indisponibilità del soggetto, ed è, quindi, rivolto a tutelare detto valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell’altra parte”.

Alessia Lupoi

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