Nullità dell’iscrizione ipotecaria che non contenga le indicazioni per il ricorso

Pubblicato il 30 gennaio 2012 Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sentenza n. 139/27/11 - nell'iscrizione ipotecaria, il concessionario della riscossione deve tassativamente indicare, come in tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria, il termine per ricorrere, l'organo giurisdizionale a cui è possibile rivolgere l'impugnazione e le forme di proposizione del ricorso; ciò, a pena di nullità dell’iscrizione stessa.

In assenza di tali indicazioni – spiega, infatti, la Corte di merito – verrebbe gravemente leso il diritto inviolabile alla difesa dell’interessato così come costituzionalmente garantito dall’articolo 24 della Costituzione.

In particolare, i giudici regionali fanno riferimento alla disposizione di cui all’articolo 7 comma 2, della legge n. 212/2000 ritenuta, in funzione del requisito della tassatività, una norma imperativa di legge, la cui violazione comporterebbe l'illegittimità dell'atto impositivo anche in assenza di un'espressa previsione in tal senso nella norma stessa.
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