Nullità per le intimazioni anonime

Pubblicato il 10 ottobre 2008 Innovando circa gli effetti dell’irregolarità dei provvedimenti sforniti del nome del funzionario responsabile del procedimento, la Ctp di Torino – sentenza 1124/2008 depositata in segreteria il 23 settembre scorso – ha esteso agli atti diversi dalla cartella esattoriale i detti effetti pro contribuente. E’ dunque nulla l’intimazione di pagamento sfornita dell’indicazione del funzionario responsabile del procedimento o di altri elementi indispensabili quali l’organo giurisdizionale o l’Ufficio fiscale competente. Ciò in quanto la nullità delle cartelle esattoriali che non portano il nominativo del responsabile e relative ai ruoli consegnati dopo il 1° giugno 2008 (articolo 36, comma 4-ter del dl n. 248/2007) salva retroattivamente solo queste particolari comunicazioni di recupero e solo quella particolare lacuna.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy