Nullo il licenziamento fondato su mail, l'autore potrebbe essere solo apparente

Pubblicato il 09 marzo 2018

La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 5523 dell'8 marzo 2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente giustificato dall'invio di messaggi dalla posta elettronica aziendale dello stesso.

Non è certo che siano riferibili all'autore apparente

Soltanto la Pec o la firma digitale, spiega la Corte, garantiscono le necessarie: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (soltanto il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, fa piena prova fino a querela di falso come la scrittura privata ex art. 2702 Cc). La mail tradizionale è modificabile.

In base al codice dell'amministrazione digitale costituisce soltanto un documento informatico liberamente valutabile dal giudice (i messaggi di posta elettronica non hanno natura di scrittura privata ex art 1 del dlgs 82/2005) e, dunque, è dubbia l'efficacia probatoria.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy