Nullo il licenziamento fondato su mail, l'autore potrebbe essere solo apparente

Pubblicato il 09 marzo 2018

La sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza 5523 dell'8 marzo 2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente giustificato dall'invio di messaggi dalla posta elettronica aziendale dello stesso.

Non è certo che siano riferibili all'autore apparente

Soltanto la Pec o la firma digitale, spiega la Corte, garantiscono le necessarie: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento (soltanto il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, fa piena prova fino a querela di falso come la scrittura privata ex art. 2702 Cc). La mail tradizionale è modificabile.

In base al codice dell'amministrazione digitale costituisce soltanto un documento informatico liberamente valutabile dal giudice (i messaggi di posta elettronica non hanno natura di scrittura privata ex art 1 del dlgs 82/2005) e, dunque, è dubbia l'efficacia probatoria.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy