Nuova causale contributo per i consulenti di Teramo e due codici tributo per le imprese artigiane del FVG

Pubblicato il 26 gennaio 2013 Portano la data del 25 gennaio 2013, due risoluzioni dell’agenzia delle Entrate con cui si istituiscono rispettivamente la causale contributo per il versamento con il modello F24 dei contributi dovuti dagli scritti all’Ordine dei Consulenti del lavoro di Teramo e i codici tributo per il recupero, sempre tramite F24, del contributo indebitamente utilizzato concesso ai sensi della legge 22/2010 del Friuli Venezia Giulia.

La risoluzione n. 4/E/2013, al fine di consentire il versamento, con le modalità previste dal Dlgs n. 241/1997, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Teramo, che ha aderito alla Convenzione del 17 febbraio 2011, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, istituisce la seguente causale contributo:

“TE00” denominato “Consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di TERAMO

La nuova causale trova posto nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

La risoluzione n. 5/E/2013 istituisce due nuovi codici tributo da riportare nel modello F24 per il recupero del credito d’imposta concesso alle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per salvaguardare il livello occupazionale e tutelare le realtà artigianali tipiche esistenti, nel caso in cui il beneficio sia risultato non spettante.

I due codici da usare per consentire il recupero delle somme relative all’indebita fruizione del contributo citato sono:

3722 “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisititi di legge

3723 “Contributo da utilizzare in compensazione concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – art. 2, c. 1, L.R. n. 22/2010, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisititi di legge
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