Nuova disciplina dei rimborsi Iva, data unificata per le dichiarazioni integrative

Pubblicato il 28 ottobre 2015

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 27 ottobre 2015, rivede la disciplina dei rimborsi Iva alla luce del decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014).

Sulla nuova disciplina dei rimborsi Iva, che semplifica e accelera l’erogazione delle somme, l'Agenzia fornisce delucidazioni su alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore delle modifiche normative, sulle ipotesi di rischio che rendono obbligatoria la prestazione della garanzia e sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’Iva di gruppo.

Le soglie dei rimborsi

Il tetto dell'ammontare chiama gli adempimenti:

Le dichiarazioni integrative hanno termini unificati

Sono superate le indicazioni delle circolari 32/E/2014 e 6/E/2015.

Entro il termine di trasmissione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo: è unificata la scadenza per la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative relativamente a compensazioni e rimborsi Iva già comunicati all'Agenzia o per regolarizzare la mancata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa nella dichiarazione.

Sul punto l'Agenzia spiega che i rimborsi ancora in standby - chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche, ossia del 13 dicembre 2014 - e per i quali è scaduto anche il termine per la rettifica della dichiarazione, la conformità può essere garantita da un’autonoma attestazione dell’interessato. Pertanto, con tale attestazione si può anche regolarizzare la mancata apposizione del visto di conformità alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2013, i cui termini di rettifica sono scaduti il 30 settembre 2015.

Compensazioni Iva di gruppo, con le nuove regole

La nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. Determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione: la franchigia del 10% si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di 700mila euro.

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