Modello 730 precompilato, l'Agenzia risponde agli ultimi dubbi dei Caf

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Modello 730 precompilato, l'Agenzia risponde agli ultimi dubbi dei Caf

L'introduzione, quest'anno, del modello sperimentale 730 precompilato per i redditi del 2014 (Dlgs 175/2014) ha richiesto nel corso dei mesi diversi interventi chiarificatori da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato dalla circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, con la quale l'Amministrazione finanziaria risolve alcune questioni interpretative sollevate dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale.

Nello specifico, si forniscono chiarimenti in merito alla corretta modalità con cui sono tenuti ad operare i Caf e i professionisti.

730 rettificativo

Una prima questione sollevata riguarda la possibilità di poter inviare un 730/2015 rettificativo, a correzione di quello originario, entro il 10 novembre 2015, con l'onere da parte del Caf della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente e non anche delle maggiori imposte e degli interessi.

Ora, la consulta del Caf chiede all'Agenzia se, nel caso in cui il modello rettificativo sia stato presentato dopo il 7 luglio, ma entro il 10 novembre, alla suddetta sanzione debba essere aggiunta anche quella relativa alla tardività della dichiarazione.

Con la circolare n. 34/E/2015 si specifica che l'invio del modello 730 rettificativo deve essere subordinato al precedente inoltro di un modello validamente presentato entro i termini.

Inoltre, è precisato che il modello rettificativo può essere trasmesso solo nelle ipotesi in cui:

- il contribuente abbia riscontrato errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale;

- il Caf o il professionista che ha curato l’assistenza si accorge che sono stati riscontrati degli errori nella predisposizione della dichiarazione.

Pertanto, in merito alla responsabilità di chi presta assistenza fiscale, la circolare n. 34/E rinvia alla precedente circolare n. 11/E/2015, con la quale è stato precisato che se il Caf o il professionista presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell'anno in cui è stata prestata l'assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta ad un ottavo del minimo (ossia pari al 3,75%), se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

In altri termini, il Caf o il professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l'originario modello 730, presenta un modello 730 rettificativo, o una comunicazione, entro il 10 novembre.

Presentazione tardiva del modello precompilato

Viceversa, nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione precompilata originaria, oltre la scadenza prevista del 7 luglio, qualora vi fosse stata anche la necessità di effettuare l'invio di un modello rettificativo entro il 10 novembre da parte dell'intermediario abilitato, alla sanzione per tardività si deve aggiungere anche quella per visto infedele.

Tenuto conto della proroga disposta dal Dpcm 26 giugno 2015 per l'invio dei modelli 730/2015, il giorno dal quale decorre la tardività, ai fini della regolarizzazione della violazione legata all’invio tardivo del modello, è quello prorogato del 23 luglio e non dalla scadenza originaria del 7 luglio 2015.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 49 - 730 «rettificato», sanzioni variabili - Pegorin, Ranocchi
  • ItaliaOggi, p. 23 - Studi a responsabilità limitata – bongi

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