Nuova legge sulle misure cautelari. Non retroattiva ma incide sul "dopo"

Pubblicato il 18 agosto 2015

Con sentenza n. 34848 depositata il 12 agosto 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha accolto il ricorso di un imputato, condannato alla custodia cautelare in carcere, in relazione ad un imponente narcotraffico internazionale, di cui aveva assunto la posizione di vertice.

Avverso la decisione lamentava il ricorrente, l'insussistenza di elementi concreti ed attuali da cui desumere la sua eccezionale pericolosità sociale, nonché, l'inadeguatezza del regime carcerario, vista la gravità della patologia da cui era affetto.

Accogliendo la censura, la Cassazione ha ribadito un suo consolidato orientamento, secondo cui, in tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275 c.p. pone una presunzione in "bonam partem", che può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da elementi altamente indicativi di un oggettivo pericolo per la comunità. Eccezionalità che – a parere della Corte - non ricorre nel caso di specie, né per quanto attiene la commissione di reati dello stesso genere, nè per quanto riguarda il pericolo di fuga.

La Cassazione  ha inoltre escluso che in tale sede possano trovare applicazione, attesa la loro irretroattività, le innovazioni in tema di misure cautelari introdotte con Legge n. 47/2015 (intervenuta nelle more del presente giudizio) ed incidenti sulla fase genetica della misura, emessa sotto la vigenza della legge del tempo. Altro sarà, invece, valutarne i riflessi sulla verifica del permanere delle condizioni legittimanti.

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