Nuova Sabatini, erogazione del contributo in unica soluzione

Pubblicato il 24 settembre 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 239062 del 22 settembre 2020, ha fornito le istruzioni operative in merito alle modalità di applicazione delle modifiche normative introdotte dal DL Semplificazioni alla Nuova Sabatini.

Nuova Sabatini, novità dal Decreto Semplificazioni

L’articolo 39, comma 1, del Decreto legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del Dl n. 69/2013 (cosiddetta Nuova Sabatini), innalzando (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del Decreto legge) l’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da 100.000 a 200.000 euro.

Nello specifico, per effetto della suddetta modifica, il comma 4 del suddetto articolo 2 è stato rivisto, sancendo ora che: "In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione".

Pertanto, alla luce delle semplificazioni introdotte:

Nuova Sabatini, finanziamenti di importo non superiore a 200 mila euro: modalità di erogazione del contributo

Specifica il MiSE, nella circolare in oggetto, che in riferimento alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

Pertanto, per determinare l’ammontare esatto del contributo, rileva esclusivamente l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario.

Da segnalare che a seguito della nuova modifica normativa, si è reso necessario integrare la circolare direttoriale n. 14036 del 15 febbraio 2017 e, precisamente, l’ultimo periodo del punto 13.3, secondo il quale: “In relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° maggio 2019, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro, nonché in relazione alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 17 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede, entro sessanta giorni, ad erogare il contributo in conto impianti di cui al punto 8.1 in un’unica soluzione, adottando le medesime modalità di verifica già previste per l’erogazione della prima quota di contributo, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Ai fini della predetta modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione, non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell’ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.”

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