Nuova soglia di ricavi, ed esclusione dall'obbligo della fattura elettronica per i forfettari

Pubblicato il 06 dicembre 2018

Il “nuovo” regime forfettario di determinazione del reddito è disciplinato dall’articolo 1 della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di bilancio per il 2015), ai commi da 54 a 89.

Al verificarsi di determinati presupposti previsti dalla norma, e tenendo conto del tipo di attività svolta, al reddito forfettariamente determinato è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 15%, ridotta al 5% in caso di nuove attività e per i primi 5 anni.

Il regime forfettario è interessato da una serie di importanti novità, che molto probabilmente partiranno con il nuovo anno, previste dalla prossima Legge di Bilancio per il 2019 che dovrà essere varata entro fine mese.

Anche l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria coinvolgerà i contribuenti forfettari, ma dal punto di vista della conservazione elettronica, in quanto tali soggetti non avranno l’obbligo di emissione del documento elettronico.

Il disegno di legge di Bilancio attualmente in iter di approvazione, prevede in particolare l’ampliamento del numero dei soggetti che potranno accedere al regime attraverso l’innalzamento del volume d'affari fino a 65mila euro, non risultano invece modifiche ai coefficienti di redditività che si applicano all’ammontare dei compensi per la determinazione del reddito imponibile.

Il suddetto regime, inoltre, è stato oggetto di recenti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla possibilità di accesso.

Nel presente approfondimento, partendo dal funzionamento del sistema forfettario, verrà fatta un’analisi delle novità che entreranno in vigore, facendo anche una disamina sulla convenienza o meno sull’adesione allo stesso.

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