Nuove massime notarili sui conferimenti in natura nelle spa

Pubblicato il 13 aprile 2011 La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha reso note due recenti massime, la n. 120 e la n. 121 dello scorso 5 aprile 2011, in materia di conferimenti in natura nelle spa e di applicazione del regime alternativo “per la valutazione dei medesimi conferimenti in natura, in presenza di aumento di capitale delegato all'organo amministrativo”.

Con la massima 120, i notai milanesi spiegano che, con riferimento alla novellata lettera a), comma 2, dell'articolo 2343-ter Codice civile, per ogni cespite conferito occorre fare riferimento al criterio del fair value e al bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in cui viene perfezionato l'atto costitutivo ovvero dell'esercizio precedente a quello in cui viene eseguito il conferimento riferito all'aumento di capitale; il bilancio, in ogni caso, deve essere stato revisionato senza alcun rilievo da parte del revisore in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento o sul bilancio. Per la corretta valutazione dei conferimenti in natura o dei crediti nelle società per azioni deve farsi riferimento ai principi contabili internazionali.

La massima n. 121, sempre in materia di conferimenti in natura ma, questa volta, in presenza di un aumento di capitale “delegato” all'organo amministrativo, conferma l'estensione dell'applicazione del regime alternativo di valutazione e la validità dell'operazione in assenza di una richiesta di applicazione del regime peritale (ordinario), effettuata da almeno il 5% del capitale entro 30 giorni dall'iscrizione della delibera di aumento del capitale.
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