Nuove regole antiriciclaggio

Pubblicato il 03 ottobre 2012 Dal 2 ottobre 2012 per alcune norme, 17 ottobre per altre, in virtù dell’entrata in vigore (“Gazzetta Ufficiale” n. 230/2012) del Decreto legislativo n. 169, del 19 settembre 2012, usare il contante incontra, per i cambiavalute, il limite di 2.500 euro. E sui libretti di deposito bancari e postali al portatore scende la scure di misure sanzionatorie antiriciclaggio più rigide: dall’ 1 al 40 per cento dell’importo trasferito o dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore; ammende non inferiori a 3 mila euro.

Il Decreto legislativo aggiorna le norme sui soggetti che operano nel settore finanziario, contenute nel Titolo V del Testo unico bancario (Tub), e le norme sull’informativa da rendere al consumatore, stabilendo che i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non soggiacciono al rispetto di alcun obbligo, che grava invece in capo al finanziatore.

L’intervento modifica poi il codice dei contratti pubblici, eliminando la necessità dell'autorizzazione del Mef per il rilascio di fideiussioni ad opera degli intermediari finanziari iscritti nell'albo (articolo 106 Tub).

Inoltre, Banca d'Italia potrà adottare provvedimenti specifici verso gli intermediari finanziari, sino a restringerne le attività o la struttura territoriale, vietare loro di effettuare talune operazioni (anche di natura societaria) e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, come pure, nel caso di strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, proibire la corresponsione di interessi.
 
Nel testo, numerose altre novità.
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