Il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 19 febbraio 2025 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025 n. 52 - ha apportato modifiche alle norme operative relative al sistema di consulenza aziendale in agricoltura, previste dall’articolo 1-ter, comma 1, del Decreto-Legge n. 91/2014.
L'obiettivo è stato quello di armonizzare tali disposizioni con quanto stabilito dal regolamento UE n. 2115 del 2 dicembre 2021 e con il Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027, elaborato dall'Italia.
Con l’entrata in vigore di questo decreto, è stata quindi abrogata la precedente disciplina contenuta nel decreto del 3 febbraio 2016, ad eccezione dell’articolo 6, comma 1, che istituisce il Registro Unico Nazionale degli enti di consulenza.
Il decreto Masaf del 19 febbraio 2025 fornisce alcune definizioni:
Per assicurare che non vi siano conflitti di interesse, i soggetti che forniscono servizi di consulenza non devono possedere, né in modo diretto né indiretto, alcun tipo di interesse finanziario, economico o personale che possa rappresentare un impedimento reale ed effettivo allo svolgimento imparziale e autonomo delle attività di consulenza.
Di conseguenza, devono essere chiaramente distinte dalle attività di consulenza, poiché incompatibili, le seguenti mansioni:
a) la gestione delle procedure relative alla valutazione, concessione ed erogazione di fondi pubblici nel settore agricolo e forestale, nonché degli aiuti destinati alle aree rurali;
b) lo svolgimento delle funzioni dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati, così come previsto dal decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709;
c) l'attività di verifica e certificazione dei sistemi di qualità in conformità con le normative europee, nazionali e regionali nel settore agricolo e forestale, qualora queste attività siano finalizzate all'ottenimento di fondi pubblici;
d) l'esecuzione dei controlli sanitari secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
e) la produzione e/o la commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi destinati al settore agricolo o forestale.
Tali incompatibilità devono essere verificate sia per i fornitori di servizi di consulenza sia per i consulenti stessi.
Per coloro che sono autorizzati a fornire consulenza sull'uso responsabile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità stabiliti al punto A.1.3 del Piano d’Azione Nazionale per l'uso responsabile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal decreto del 22 gennaio 2014.
Sono ritenuti qualificati per esercitare l'attività di consulenza prevista dal presente decreto, coloro che sono iscritti a ordini o collegi professionali nelle rispettive aree di competenza.
Ad eccezione dei casi in cui la legge riserva espressamente determinate materie a specifiche categorie professionali, sono considerati adeguatamente qualificati per svolgere l'attività di consulenza anche i seguenti soggetti:
Formazione iniziale
Infatti, il decreto Masaf del 19 febbraio 2025 specifica che le attività di formazione iniziale devono rispettare le seguenti condizioni minime:
Formazione e aggiornamento professionale dei consulenti
Per coloro che sono membri di ordini o collegi professionali, si considera adeguata e sufficiente la formazione stabilita dai programmi formativi e di aggiornamento predisposti dagli stessi enti professionali.
Le attività di aggiornamento delle competenze professionali devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
Prodotti fitosanitari
L'autorizzazione a svolgere l'attività di consulenza riguardante l'impiego responsabile dei prodotti fitosanitari è disciplinata dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, nonché dal capitolo A.1 del Piano Nazionale d'Azione per l'uso responsabile dei prodotti fitosanitari.
Le Regioni e le Province autonome hanno il compito di selezionare i soggetti che offrono servizi di consulenza dopo aver verificato che soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto e aggiornano digitalmente il Registro nazionale, istituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 3 febbraio 2016, entro un periodo massimo di novanta giorni dalla data di identificazione.
Questa operazione deve essere effettuata inserendo i dati di ciascun fornitore secondo uno schema standardizzato definito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.
Le informazioni identificative dei fornitori di servizi di consulenza approvati e registrati nel Registro nazionale vengono pubblicate, insieme ai relativi dettagli, sul sito ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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