Contributo su fitosanitari, le regole per il versamento

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Contributo su fitosanitari, le regole per il versamento

Viene data attuazione, con il decreto 23 giugno 2023 del ministero dell’Ambiente (pubblicato nella G.U. n. 244 del 18 ottobre 2023), a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria n. 488/1999, a seguito delle novità introdotte dalla legge n. 23/2022, in merito all’istituzione di un contributo annuale per la sicurezza alimentare che grava sulla vendita di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Detto apporto è utile al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente.

Tenuti con contributo del 2% sono i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti, in base al relativo fatturato di vendita.

Contributo del 2% su prodotti fitosanitari

Dunque, la legge 9 marzo 2022, n. 23, modificando l’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha introdotto un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente derivante dalla vendita:

  • di prodotti fitosanitari autorizzati;
  • dei fertilizzanti da sintesi;
  • dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49,  R45,  R40,  R33,  R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413.

Periodicità del contributo sui fitosanitari

Il decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 23 giugno 2023 stabilisce che il versamento deve essere effettuato in due rate semestrali aventi i seguenti termini:

15 luglio e 15 gennaio, a partire dalla semestralità scadente il 15 luglio 2022,

con riferimento al fatturato annuo dei prodotti suddetti relativo all’anno precedente.

Modalità di versamento

Come si effettua il versamento?

1. Direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente,

2. Tramite conto corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione,

3. Tramite bonifico bancario intestato alla sezione stessa con indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma.

Comunicazioni al Sian

Viene disposto che, per verificare la correttezza del versamento, i soggetti obbligati inseriscano sul portale informatico del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) del Ministero dell'agricoltura, la seguente documentazione entro la data del 15 luglio:

  • bilancio registrato relativo all'anno precedente;
  • dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società, attestante la quota di fatturato derivante dalla vendita dei prodotti in parola.

ATTENZIONE: Con riferimento al fatturato 2022, dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2024, è necessario inserire sul Sian la detta documentazione.

La normativa contempla anche l’applicazione di sanzioni sia per mancato che per parziale versamento.

Allegati

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