Nuove tutele per l’assistenza dei figli e dei familiari disabili

Pubblicato il 08 agosto 2022

L’Inps a seguito delle novità normative in materia di permessi e congedi straordinari, introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, con il messaggio 5 agosto, n. 3096, fornisce le istruzioni in merito al riconoscimento delle indennità in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che assistono i figli o i familiari disabili in situazione di gravità.

Permessi, art. 33, legge 104/92

Il predetto decreto modificando l’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha eliminato il cd. principio del “referente unico dell’assistente in base al quale, il permesso non poteva essere riconosciuto – ad esclusione dei genitori - a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

A decorrere dal 13 agosto 2022, l’autorizzazione per la fruizione dei permessi in esame potrà essere richiesta da più soggetti aventi diritto, in alternativa tra loro, fermo restando il limite complessivo pari a tre giorni.

Congedo straordinario, art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001

Relativamente al congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità il decreto legislativo ha previsto che tra i beneficiari rientra il “convivente di fatto di cui all’art. 1, comma 36” della legge 20 maggio 2016, n. 76, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Il congedo straordinario potrà essere riconosciuto anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla domanda di congedo.

A decorrere dal 13 agosto 2022, il congedo potrà essere fruito dagli aventi diritto osservando il seguente ordine di priorità:

Come presentare la domanda

A partire dal 13 agosto 2022, i soggetti aventi diritto potranno richiedere i permessi e il congedo in oggetto, attraverso i seguenti canali:

Per il riconoscimento del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, bisognerà allegare, all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 con il disabile da assistere.

Nel caso in cui la convivenza non sia stata ancora instaurata, il richiedente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, in cui attesti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare con disabilità grave entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.

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