Nuovi chiarimenti INPS sulla salvaguardia

Pubblicato il 04 dicembre 2014 L’INPS, con messaggio n. 9305 del 2 dicembre 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle operazioni di salvaguardia pensionistica.

In particolare, è stato specificato che, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle singole norme di salvaguardia dall’applicazione del D.L. n. 201/2011, l’Istituto invia a ciascun soggetto beneficiario una lettera che certifica il diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge, specificando, sulla base delle norme che regolano le cd “finestre di accesso”, la prima decorrenza utile per ottenere la pensione.

Nella lettera di certificazione è indicata, altresì, la data di apertura della cd “finestra di accesso”.

Stante quanto sopra, i soggetti in possesso della lettera certificativa possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.

In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia, risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.

Sesta salvaguardia

In riferimento alla c.d. sesta salvaguardia, il messaggio ribadisce che i soggetti i quali:

- hanno presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art 11 bis, Legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia);

- sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia - in quanto esclusi dal contingente numerico, 

non devono presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia in quanto sarà l’Istituto stesso a provvedere d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto.

Al contrario, i soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla c.d. quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla c.d. sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015.
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