Nuovi chiarimenti per l’emersione degli extraUE 2012
Pubblicato il 28 ottobre 2014
Con circolare congiunta del 24 ottobre 2014, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro, hanno fornito precisazioni ed indicazioni operative relative alla
procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5, D.Lgs. n.
109/2012.
Regolarizzazione contributiva
Il Ministero dell’Interno ha provveduto ad inviare all’INPS l’elenco delle domande di emersione per lavoro subordinato, EM-SUB, e quello dei codici fiscali dei lavoratori interessati all’emersione, per permettere un incrocio dei dati con le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto al fine di verificare l’eventuale mancato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a titolo di contribuzione per i lavoratori di cui agli elenchi forniti.
Nella fase di istruttoria del DURC, INPS ed INAIL provvederanno a richiedere la regolarizzazione della contribuzione omessa con il preavviso di accertamento negativo di cui all’art. 7, comma 3, del DM
24 ottobre 2007.
A tal proposito, chiarisce la nota, la
regolarizzazione da parte del datore di lavoro potrà avvenire anche con
modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli Enti previdenziali in tema di rateazioni.
In tal caso il requisito di regolarità, da un punto di vista formale, si considererà perfezionato con il
pagamento della prima rata consentendo la definizione da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione (SUI) della domanda di emersione.
Tardivo pagamento dei contributi
Chiariscono, infine, i Ministeri competenti che, sia nelle domande di lavoro domestico (EM-DOM) che nelle domande di lavoro subordinato (EM-SUB), deve ritenersi legittimo il
pagamento dei contributi pari ad almeno sei mesi, di cui all’art. 5, comma 5 del D.Lgs n. 109/2012, anche quando lo stesso sia intervenuto
tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica.
Si ritiene, infatti, che il pagamento tardivo dei contributi consenta il rilascio del permesso di soggiorno per
attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.