La Fondazione Studi CdL, con circolare n. 14 del 14 luglio 2015, ha analizzato le principali novità relative ai contratti a termine ed alla somministrazione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/15.
Gli argomenti trattati dalla circolare sono tanti ma fra questi si segnalano quelli che seguono.
Sottolinea la Fondazione che il nuovo dettato legislativo parrebbe essere meno restrittivo in quanto nel computo del limite temporale di 36 mesi considera:
i periodi intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (operai, impiegati e quadri), indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro;
i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Interessante è, inoltre, la specifica per cui la violazione del limite quantitativo del 20% dei contratti a termine stipulabili non determina la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, avendo il legislatore previsto, nel caso di specie, la sola applicazione di una sanzione amministrativa, per ciascun lavoratore, di importo pari:
al 20% per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non é superiore a uno;
al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale é superiore a uno.
Altra novità su cui si soffermano i Consulenti è la presenza di precisi limiti quantitativi per l’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, che possono essere modificati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore.
Il limite, invece, del ricorso a contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato, continua a ricercarsi nella contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore.
Infine, viene segnalata la scomparsa della figura della somministrazione fraudolenta.
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