Nuovo esame della patente solo per inidoneità alla guida

Pubblicato il 26 agosto 2010 Non è ammissibile invitare l'automobilista a sostenere nuovamente l'esame, teorico e pratico, di idoneità per la revisione della patente di guida, in presenza di un provvedimento della Prefettura riguardante la commissione di una violazione al Codice della strada senza indicare presupposti od elementi che facciano dubitare dell'idoneità alla guida del trasgressore.

Sulla base di tale motivazione il Tar di Roma, sentenza n. 30636 dell'11 agosto 2010, ha accolto il ricorso di un'automobilista multato per essere transitato su una corsia preferenziale di Roma, annullando il provvedimento emesso dalla Prefettura. Tale atto risulta del tutto carente delle motivazioni che devono sottostare alla base della richiesta della revisione della patente di guida ossia l'indicazione della mancanza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.

Infine i giudici amministrativi hanno sottolineato come la revisione va intesa non come "sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale, il quale presuppone un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato, scaturito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette il comportamento del titolare della patente di guida ai fatti stessi".
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