Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli

Pubblicato il 06 novembre 2014 Con circolare n. 137 del 5 novembre 2014, l’INPS si è occupato del nuovo incentivo per i datori di lavoro agricoli di cui all’art. 2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla Legge n. 116/2014, a decorrere dall’1.7.2014 è in vigore un nuovo incentivo per le assunzioni dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il trenta giugno 2015 e riferirsi a soggetti che al momento dell’assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni.

Per quanto concerne la definizione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, per i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, l’Istituto ha chiarito che sono da considerare “svantaggiati”, in quanto “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione.

Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e, in particolare, per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve:

- avere una durata almeno triennale;

- garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;

- essere redatto in forma scritta.

Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione, mentre in caso di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto:

- sei mensilità dopo il primo anno di assunzione;

- sei mensilità dopo il secondo anno di assunzione;

- sei mensilità dopo il terzo anno di assunzione.

L’incentivo è riconosciuto dall’Istituto al datore di lavoro, mediante compensazione con i contributi dovuti, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

L’importo annuale dell’incentivo non potrà superare, per ciascun lavoratore, l’importo di:

- euro 3.000,00 per lavoratori OTD;

- euro 5.000,00 per lavoratori OTI.

Domanda di ammissione al beneficio

L’INPS sottolinea che la domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” _ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”, a partire dal 10 novembre 2014.

Altre questioni

La circolare si sofferma, altresì, su:

- condizioni di accesso al beneficio;

- coordinamento con altri incentivi;

- incremento occupazionale netto.
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