L’OIC - Organismo Italiano di Contabilità - ha reso disponibile la versione finale del principio contabile OIC 30, intitolato “Bilanci intermedi”. Questo nuovo standard contabile, pensato per la preparazione dei bilanci semestrali, è stato oggetto di consultazione pubblica nei mesi scorsi.
La sua applicazione diventerà obbligatoria a partire dal 2026; tuttavia, le imprese potranno decidere di utilizzarlo in anticipo, già per i bilanci al 30 giugno 2025, in via opzionale.
L’(OIC) ha rilasciato l’11 giugno 2025 la versione conclusiva del principio contabile OIC 30, che definisce le regole per la rilevazione, la classificazione, la misurazione e la comunicazione delle informazioni nei bilanci redatti per periodi inferiori all’intero anno fiscale.
Questo principio è destinato alle imprese che, per obblighi normativi o per scelta propria, redigono e rendono pubblico un bilancio intermedio.
Il bilancio intermedio rappresenta la situazione economico-patrimoniale relativa a un periodo contabile più breve rispetto all’intero esercizio annuale.
Si definisce “bilancio intermedio in forma ordinaria” quello predisposto secondo quanto previsto dal codice civile, da parte delle società che non adottano il formato abbreviato previsto dall’articolo 2435-bis del codice civile, né il formato semplificato delle micro-imprese disciplinato dall’articolo 2435-ter.
Questo tipo di bilancio comprende quattro documenti fondamentali:
Bilanci intermedi abbreviati e delle micro-imprese
Le aziende che scelgono di redigere un bilancio intermedio in forma abbreviata o secondo il modello previsto per le micro-imprese non sono tenute a presentare il rendiconto finanziario.
In continuità con l’approccio adottato nella versione precedente, il principio contabile OIC 30 conferma che i bilanci intermedi devono essere predisposti seguendo gli stessi criteri utilizzati per la redazione del bilancio annuale. Di conseguenza, eventuali perdite di valore sull’avviamento contabilizzate in un bilancio intermedio non potranno essere recuperate negli esercizi successivi, in linea con le regole previste per i bilanci annuali.
Tra le principali innovazioni introdotte, il nuovo OIC 30 stabilisce – in armonia con gli standard internazionali – che le imposte relative al periodo intermedio devono essere determinate applicando all’utile ante imposte del semestre l’aliquota fiscale effettiva stimata su base annua.
Questo criterio permette una maggiore uniformità nei confronti tra le società quotate su Euronext Growth Milan, che possono scegliere di redigere il bilancio semestrale secondo i principi contabili OIC oppure IFRS.
Per rendere più chiaro il calcolo delle imposte, l’OIC ha aggiornato e ampliato gli esempi illustrativi presenti nell’appendice del principio, fornendo così strumenti pratici più completi per gli operatori del settore.
I principi contabili utilizzati per la redazione dei bilanci intermedi devono essere applicati considerando il periodo oggetto di analisi come un esercizio contabile autonomo, sebbene di durata inferiore all’anno.
Le valutazioni effettuate nel corso del periodo intermedio possono portare a modifiche nelle stime rispetto a quelle fatte in precedenti bilanci intermedi dello stesso esercizio o in confronto all’ultimo bilancio annuale.
Tuttavia, i criteri utilizzati per la registrazione di attività, passività, ricavi e costi devono restare coerenti con quelli adottati nel bilancio d’esercizio. Di conseguenza:
Per determinare le imposte correnti e differite nei bilanci intermedi, si adotta un’aliquota fiscale effettiva su base annua, calcolata come stima dell’incidenza complessiva del carico fiscale (sia corrente che differito) sul risultato civilistico ante imposte dell’intero esercizio.
In base a questo criterio, ad esempio, eventuali differenze permanenti o imposte anticipate non rilevate nei periodi precedenti che diventano verosimilmente certe nel corso del periodo intermedio, vengono attribuite al conto economico in misura proporzionale. Tale proporzione si basa sul rapporto tra il reddito ante imposte maturato nel periodo intermedio e quello previsto alla chiusura dell’anno. Questa metodologia mira a evitare scostamenti rilevanti tra l’aliquota fiscale effettiva applicata nel bilancio intermedio e quella che risulterà nel bilancio annuale.
Le svalutazioni di imposte anticipate già registrate in passato non rientrano nella stima dell’aliquota fiscale annua effettiva. Pertanto, eventuali effetti economici legati a tali svalutazioni devono essere interamente rilevati nel conto economico del periodo intermedio.
L’utilizzo dell’aliquota fiscale effettiva annua non impone di scomporre la voce 20 del conto economico relativa alle imposte sul reddito in sottovoci distinte per imposte correnti, differite e anticipate.
Le imposte differite derivanti da operazioni che non producono effetti economici nel conto economico non influenzano il calcolo dell’aliquota fiscale annua stimata. Queste imposte vengono contabilizzate secondo quanto previsto dal principio OIC 25 “Imposte sul reddito”.
Nella redazione del bilancio consolidato intermedio, la determinazione delle imposte deve essere effettuata separatamente per ciascuna società appartenente al perimetro di consolidamento.
Nel caso in cui il bilancio intermedio di una società sia redatto seguendo i criteri stabiliti dal presente principio contabile, tale conformità deve essere esplicitamente dichiarata all’interno della nota integrativa. Tuttavia, un bilancio intermedio non può essere definito conforme all’OIC 30 se non rispetta pienamente le disposizioni contenute nello stesso OIC 30, nonché quelle previste dagli altri principi contabili nazionali applicabili.
La nota integrativa del bilancio intermedio ha il compito di illustrare gli eventi rilevanti e le operazioni significative avvenuti dopo la chiusura dell’ultimo esercizio, che risultano essenziali per comprendere le variazioni nella situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
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