Nuovo Reddito di Emergenza nel D.L. Ristori

Pubblicato il 13 novembre 2020

Con il messaggio 12 novembre 2020, n. 4247, l’INPS comunica le nuove misure in materia di Reddito di emergenza illustrando la disciplina prevista dall’art. 14, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Introdotto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il REM è una nuova forma di sostegno al reddito per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Inps rammenta che, il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce, previa domanda, un’ulteriore mensilità di REM a prescindere dall’aver già richiesto e ottenuto tale beneficio.

L’art. 14 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto:

L’Inps specifica che, nel primo caso, non è necessaria la presentazione di una nuova domanda per i nuclei familiari già beneficiari del reddito di emergenza (D.L. 104) in quanto l’erogazione delle ulteriori due mensilità di novembre e dicembre 2020 avverrà d’ufficio.

Diversamente i nuclei familiari che non hanno presentato la domanda (ai sensi del D.L. 104) o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, potranno presentare domanda al fine di beneficiare del Rem (D.L. 137) per i mesi di novembre e dicembre 2020.

La domanda dovrà essere presentata on-line attraverso i consueti canali telematici, da uno dei componenti del nucleo familiare, a partire dal 10 novembre 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020.

I nuclei familiari dovranno essere in possesso cumulativamente di specifici requisiti, così come già specificato nella circolare INPS 11 settembre 2020, n. 102.

L’Inps effettuerà la verifica dei dati autodichiarati nella domanda, anche attraverso lo scambio di informazioni tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate, la cui non veridicità comporterà la revoca del beneficio.

L’accoglimento del beneficio o l’eventuale reiezione della domanda verranno comunicati dall’Istituto tramite SMS e/o e-mail utilizzando i dati indicati dal richiedente e l’esito sarà consultabile sul sito dell’Istituto.

Nel caso di accoglimento il beneficio è erogato in due quote di pari importo mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale ovvero bonifico domiciliato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy