Nuovo varco sulle scale condominiali. Comune a tutti i condomini

Pubblicato il 22 maggio 2015 Con sentenza n. 10483 depositata il 21 maggio 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di alcuni condomini, volto a far dichiarare la nullità o l'annullamento di una delibera condominiale che aveva disposto l'apertura di un nuovo varco di accesso al fabbricato.
Ciò, a detta dei ricorrenti – condomini della scala A – in loro pregiudizio, in violazione del decoro e della sicurezza dell'edificio e soprattutto a totale vantaggio dei soli condomini della scala B.

Lamentavano in particolare i ricorrenti, come la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la scala in cui era stato realizzato il nuovo ingresso, fosse di proprietà comune di tutti i condomini, così negando che la relativa delibera per la realizzazione dell'opera, fosse da adottarsi con il solo voto dei condomini a cui l'opera era specificamente destinata.

Così ritenendo, infatti, i giudici di merito avevano disatteso quell'approdo giurisprudenziale secondo cui sarebbe configurabile il condominio parziale, laddove un bene, per le sue specifiche caratteristiche strutturali, serva in modo esclusivo all'uso ed al godimento di una sola parte dell'immobile.

Sul punto la Cassazione – respingendo le censure dei ricorrenti – ha tuttavia affermato come le scale ed i relativi pianerottoli, costituiscano in realtà strutture funzionalmente essenziali all'edificio e rientrano pertanto tra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, anche se poste concretamente al servizio di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale ex art. 1117 co. 1 c.c.

 
E' pur vero in via di principio – ha proseguito la Cassazione – che la giurisprudenza ammette l'esistenza del condominio parziale, ma nel caso in esame la situazione rappresentata dai ricorrenti non risulta idonea ad avallare una simile fattispecie, posto che, in mancanza di più puntuali indicazioni circa la conformazione strutturale del fabbricato, non è dimostrata l'autonomia funzionale della porzione di loro pertinenza rispetto al varco realizzato.
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