Obbligatorio il registro infortuni fino all’introduzione del nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Pubblicato il 20 settembre 2010

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alla modalità di tenuta e di vidimazione del registro infortuni?

Questa la Faq giunta al ministero del Lavoro, in data 1° settembre 2010.

Nella risposta rilasciata il Dicastero precisa che, nonostante la riforma della sicurezza del lavoro, il registro segue la vecchia disciplina. Dunque, esso resta pienamente operativo fino all’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp).

Fino all’emanazione del nuovo decreto interministeriale anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, il Ministero spiega che le aziende sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Tale registro deve essere redatto osservando le disposizioni previste dal DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'Asl competente per territorio e conservato, a disposizione dell'organo di vigilanza, sul luogo di lavoro. Nel caso di aziende di piccole dimensioni e con pochi lavoratori l’obbligo in questione si può ritenere assolto se il registro è tenuto presso la sede centrale dell’impresa, a patto che le attività indicate non siano dislocate oltre il territorio provinciale. Se invece l’attività dell’azienda è svolta permanentemente al di fuori della propria sede, il registro deve essere conservato presso ogni unità produttiva e deve essere fatto vidimare dalla Asl territorialmente competente. Al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza, con ulteriore DM 10 agosto 1984 (integrativo di quello del 1958) è stata introdotta la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l'utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.

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