Obblighi Anac sospesi per Ordini avvocati

Pubblicato il 02 aprile 2016

Consiglio di stato accoglie istanza cautelare

Il Consiglio di stato ha temporaneamente sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 resa tra il Consiglio nazionale forense (Cnf) e diversi Ordini degli avvocati, da una parte, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), dall’altra, per quel che concerne applicazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione anche agli ordini e ai collegi professionali.

Si rammenta che con la decisione impugnata il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso promosso dal Cnf e i citati Ordini ai fini dell'annullamento delle deliberazioni Anac n. 144/14 e n. 145/14, recanti le determinazioni dell’Autorità sulla applicazione della Legge n. 190/12.

Ora il Consiglio di stato ha provveduto ad accogliere l'istanza cautelare promossa dagli avvocati contro questa sentenza.

Attesi interventi esplicativi

I giudici di Palazzo Spada, in particolare - ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 - hanno ritenuto opportuno sospendere, nelle more del giudizio di merito, l’esecutività della decisione del Tar in oggetto, tenuto anche conto “degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva- riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”.

Udienza di trattazione

Contestualmente, è stata fissata l’udienza di trattazione del merito della controversia alla data del 17 novembre 2016.

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